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Data: 25/07/2009 11:36:00 - Autore: Roberto Cataldi L'art. 1102 del Codice Civile dispone, al primo comma, che "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" Raccordando questa norma con l'art. 1130 che definisce le attribuzioni dell'amministratore del condominio e che comprende tra i suoi poteri anche quello di disciplinare l'uso delle cose comuni, la Corte di Cassazione (sentenza 13626/2009) ha chiarito che "Il potere dell'amministratore di disciplinare l'uso delle cose comuni, di cui all'art. 1130 c.c., comma 1, n. 2, è finalizzato ad assicurare il pari uso di tutti i condomini". Tale potere però non può estendersi fino al punto di riconoscere all'amministratore la possibilità di negare ad un solo condomino ciò che è invece consentito a tutti gli altri. Nella fattispecie si discuteva in merito a una servitù di passaggio. Uno dei condomini sosteneva di avere diritto di accesso alla propria proprietà esclusiva attraverso le aree comuni ma tale diritto gli veniva contestato dal condominio. IN relazione a tali contestazioni l'amministratore aveva quindi rifiutato di consegnargli le chiavi del portone. La Corte ha evidenziato che ove si riconoscessse tale potere all'amministratore, si verrebbe a menomare il diritto che deriva al singolo condomino dal suo titolo di acquisto in contrasto con il disposto dell'art. 1138 c.c., comma 3. |
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