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Data: 28/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi In altre parole, precisa la Corte “l'occupazione/utilizzazione del suolo che legittima il prelievo, non deve essere necessariamente segnata totalmente all'impronta di un manufatto, è sufficiente la realizzazione di un manufatto che impedisca l'utilizzo pubblico di una intera superficie, sulla quale poi va calcolato il prelievo (…), o che segnali la destinazione funzionale di un'area ad un uso privato (…). Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (…), ‘in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), l'art. 48, comma sesto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, detta una regolamentazione puntuale del regime fiscale applicabile ai distributori di carburante, in base alla quale, mentre la tassa annuale forfettaria disciplinata nel medesimo articolo si applica alle occupazioni tipizzate di spazi ed aree da parte degli impianti indicati nella prima parte del comma sesto (…), tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati sono invece assoggettati, ai sensi del secondo periodo del comma stesso, alla tassa ordinaria prevista dall'art. 44 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993. Ne consegue che, in base allo specifico disposto del citato art. 48, comma sesto – nonché in virtù della regola generale per cui la tassa è dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le aree del distributore lasciate libere, ma pur sempre interdette al libero accesso (nella fattispecie, mediante catenelle), va applicata la tassazione ordinaria di cui al predetto art. 44, sempre che ne ricorrano le condizioni indicate in tale norma”. |
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