Data: 28/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17074/2009) ha stabilito che i distributori devono pagare la Tosap anche “sugli spazi necessari per manovre e viabilità”, aiuole incluse, e non soltanto su quelli impegnati dalla pompe di benzina. Precisano infatti i Giudici che “la ragione del prelievo va individuata, ai sensi degli artt. 38 e, soprattutto, 39 d. lgs. n. 507 del 1993, nella sottrazione della superficie all'uso pubblico, a vantaggio di singoli. Non è richiesta in ogni caso la realizzazione di un manufatto che si estenda su tutta la superficie sottratta all'uso pubblico. E' sufficiente che l'area sia materialmente interclusa o funzionalmente sottratta all'uso pubblico per effetto diretto di una occupazione materiale. Lo spazio necessariamente asservito alle manovre per accedere all'impianto di distribuzione, vede necessariamente affievolita, se non annullata del tutto l'utilizzazione pubblica (l'entità della sottrazione all'uso pubblico è questione di fatto)”.
In altre parole, precisa la Corte “l'occupazione/utilizzazione del suolo che legittima il prelievo, non deve essere necessariamente segnata totalmente all'impronta di un manufatto, è sufficiente la realizzazione di un manufatto che impedisca l'utilizzo pubblico di una intera superficie, sulla quale poi va calcolato il prelievo (…), o che segnali la destinazione funzionale di un'area ad un uso privato (…). Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (…), ‘in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), l'art. 48, comma sesto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, detta una regolamentazione puntuale del regime fiscale applicabile ai distributori di carburante, in base alla quale, mentre la tassa annuale forfettaria disciplinata nel medesimo articolo si applica alle occupazioni tipizzate di spazi ed aree da parte degli impianti indicati nella prima parte del comma sesto (…), tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati sono invece assoggettati, ai sensi del secondo periodo del comma stesso, alla tassa ordinaria prevista dall'art. 44 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993. Ne consegue che, in base allo specifico disposto del citato art. 48, comma sesto – nonché in virtù della regola generale per cui la tassa è dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le aree del distributore lasciate libere, ma pur sempre interdette al libero accesso (nella fattispecie, mediante catenelle), va applicata la tassazione ordinaria di cui al predetto art. 44, sempre che ne ricorrano le condizioni indicate in tale norma”.
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