Data: 29/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16874/2009) ha stabilito che gli accertamenti fiscali basati sulle verifiche dei conti bancari, prive di autorizzazione da parte del comandante della Guardia di finanza, sono comunque utilizzabili contro il contribuente, purch� non abbiano provocato un grave e concreto pregiudizio. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che �un avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio (o dalla Guardia di Finanza) � illegittimo sol quando (a) dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 51, n. 7, DPR n. 633/72 e b) tale mancanza abbia prodotto un �concreto pregiudizio per il contribuente�.
Infatti la Corte ha sottolineato che �il principio (costituente corollario) gi� affermato da questa sezione (sentenza 15 giugno 2007 n. 14023), per il quale la norma detta �subordina la legittimit� delle indagini bancarie e delle relative risultanze all'esistenza dell'autorizzazione e non anche alla relativa esibizione all'interessato', nonch� �la precisazione (contenuta nella stessa decisione) per la quale �eventuali illegittimit� nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario soltanto quando, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente', che nel caso non � stato dedotto, �vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l'accertamento medesimo'.
Tutte le notizie