Data: 30/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14552/2009) ha stabilito che chi ha offeso il collega davanti agli alunni deve risarcire il danno morale e ciò in quanto gli allievi sono in classe perché “sottoposti all'insegnamento e all'attività educativa” e che quindi le offese vengono fatte in un “ambito protetto e tutelato”. La Corte ha infatti evidenziato che “nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 cod. proc. civ. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa. Siffatto obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite”.
Nel caso di specie, la Corte ha inoltre evidenziato che “quanto alle frasi indicate nell'atto di citazione della attrice, ritenutane la natura offensiva, i giudici di appello hanno proceduto ad una nuova liquidazione del danno morale, spiegando i criteri adottati e tenendo conto del fatto che i percettori della offesa erano giovani allievi sottoposti all'insegnamento ed alla attività educativa della prof. (…) e che, quindi, la lesione della reputazione si era concretata in un ambito particolarmente protetto e tutelato”.
Tutte le notizie