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Data: 27/07/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16838/2009) ha stabilito che sono legittime le sanzioni amministrative motivate su un parere della pubblica amministrazione che, a sua volta, si fonda su di un accertamento. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti evidenziato che “secondo la giurisprudenza di questa Corte ‘il contenuto imposto dall'art. 18, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione ‘per relationem' mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione”. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che “ciò posto, non v'è dubbio che il decreto opposto è motivato per relationem al parere della commissione che, a sua volta è motivato per relationem al verbale d'accertamento. Il giudice a quo ritiene erroneamente che la motivazione per relationem non è valida quando il documento richiamato a sua volta è motivato per relationem ad altro, senza però motivare in qualche modo tale sua affermazione. Si tratta invero di un assunto privo di fondamento normativo e logico: ai fini della validità e sufficienza della motivazione del provvedimento sanzionatorio è soltanto necessario che i documenti compresi nella catena dei richiamo siano tutti riconoscibili e che i richiami stessi siano precisi e congrui, in modo tale che il cittadino venga posto in condizione di conoscere le ragioni dell'amministrazione e di essere dunque in grado di esercitare il suo diritto di difesa”. |
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