Data: 29/07/2009 09:00:00 - Autore: Fernando Setti
Ho a lungo considerato ed apprezzato il bel Lavoro a firma Monica Brignardello “ IL TRASPORTO MULTIMODALE”, con i frequenti riferimenti a nomi significativi nella Dottrina, nostra ed internazionale, tra i quali quello del Prof.Avv. Andrea La Mattina, dell'Universita' di Genova. Tale lavoro mi pare costituisca, oltre che un' esegesi delle ripercussioni di “Ginevra 1980 “ sul tema trattato, un invito a dare a tale disciplina una fondazione di Diritto finalmente Uniforme che possa concretizzare, tra l'altro, quei requisiti di trasparenza e ragionevolezza auspicati in sede Europea.

Un'esegesi, una considerazione negativa sui risultati, questo ci appare ma anche un invito a tutti gli Operatori Trasporti a dare il loro apporto alla creazione di basi che possano avvicinare il tema all'area della certezza del diritto.

Chi saranno questi Operatori: Armatori, Noleggiatori, Compagnie Aeree, Federazioni di Autotrasportatori terrestri, di Spedizionieri Compagnie di Assicurazioni ma anche Brokers, Agenti, Periti Trasporti, P&I' s, Legali trasportisti e, non ultimi – ben inteso - Accademici, studiosi del Diritto comune, Comunitario, Internazionale, Marittimo.

Questa elencazione da ritenersi comunque esemplare e non esauriente.

A ben guardare tutte le incertezze osservate dal 1980 ad oggi sembrano risolversi in un'endiadi : evento/danno localizzato, contro evento/danno non localizzato.

La prima ipotesi di fatto , sempre ragionando problematicamente, come da quasi trenta anni qui si ragiona e si deve ragionare:
a. Eliminerebbe il problema della Normativa applicabile ,
b. ma non quella della tassazione del rischio in sede di sua assunzione.

La seconda ipotesi a. lascerebbe indeterminata la Normativa applicabile, ma
b. darebbe spazio ad un'ipotesi che potrebbe dare certezza dell'area di rischio prevedibile.

In altre parole si potrebbe, sempre in linea ipotetica e sempre problematica:

1. delineare l'area geografica da consegna partita a riconsegna partita da assicurarsi ( es: MIAMI/ MILANO, ossia :MIAMI/ ROTTERDAM –via mare- ROTTERDAM /MILANO – via gomma.
2. Misurare ( nell'esempio cio ' e' piu' che semplice) in linee ( per semplicita' rette / aria) le distanze e
3. Scegliere quale normativa applicabile quella corrispondente alla tratta piu' lunga. ( in questo caso sarebbe quella contemplata dalla Convenzione di Bruxelles 1924 e successivi Protocolli).

Questa nostra e' solo un'ipotesi, uno schema, sul quale lavorare, da criticare, da demolire: oggetto comunque di lavoro dei Professionisti tutti del Trasporto.

Per questo invitiamo i Destinatari di questa nostra nota a dare il Loro contributo di esperienza professionale, arricchita delle idee che da questa esperienza saranno scaturite. Non ci resta che augurarVi un buon lavoro.
fernando setti
SINERGIA LEGALE PER IL RAMO TRASPORTI
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AVV. M. MALOBERTI : “E –MAIL”: avv.maloberti@tiscalinet.it
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