Data: 19/02/2003 - Autore: www.filodiritto.com
In relazione ad una fattispecie nella quale attraverso una chat line l'imputato diffondeva materiale pornografico minorile, la Cassazione, ai fini della valutazione della configurabilit� dell'ipotesi di cui al comma III ovvero di quella di cui al comma IV dell'art.600 ter del Codice Penale, ha dichiarato che: quando la cessione di materiale pornografico minorile avvenga attraverso un canale di discussione (cosiddetta chat line), � necessario verificare, al fine della contestazione dell'ipotesi del terzo comma dell'art.600 ter del Codice Penale, se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi e documenti contenenti le foto pornografiche minorili, in modo che chiunque possa accedervi e, senza formalit� rivelatrici di una sua volont� specifica e positiva, prelevare direttamente le foto. Laddove il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volont� dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nell'ipotesi pi� lieve di cui al quarto comma (Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 3 febbraio 2003, n.4900: Articolo 600 ter Codice Penale, ipotesi di cui ai commi III e IV - Pornografia minorile - Diffusione di materiale pronografico - Comunicazione con un numero indeterminato di persone - Utilizzo di chat line - Necessit� di indagine specifica circa l'accesso alle immagini).
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