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Data: 26/07/2009 10:00:00 - Autore: Roberto Cataldi E' legittimo e non contrasta con il principio di legalitā nč con quello di proporzionalitā e ragionevolezza il regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati. Lo ha stabilito il Tar Lazio affermanto che non sussiste neppure un vizio per eccesso di potere. La decisione č della III sezione del Tribunale Amministrativo (sentenza 7081/2009), che ha respinto i ricorsi di numerosi avvocati che avevano impugnato il regolamento per la formazione continua dell'Ordine degli avvocati di Trieste e il presupposto regolamento della formazione permanente del Cnf, approvato in via definita nel luglio 2007. Dopo la decisione, il segretario del CNF Pierluigi Tirale ha dichiarato:'Non possiamo che esprimere soddisfazione per l'esito del giudizio e per la decisione con cui il Tar Lazio ha riconosciuto, ancora una volta, in capo al Consiglio Nazionale Forense, l'esistenza del potere normativo volto a disciplinare le modalita' di corretto esercizio della professione ed ha affermato che, con riferimento ai doveri di formazione continua, l'esercizio di tale potere e' avvenuto secondo canoni di trasparenza, nel rispetto delle norme di legge e dei principi di proporzionalita' dell'azione amministrativa. [...] Del resto, sarebbe singolare che, unico fra gli i Consigli nazionali delle diverse professioni, al Consiglio nazionale forense fosse precluso il potere di curare, favorire e controllare la cultura professionale, nell'interesse non solo degli appartenenti alla categoria professionale, ma anche e soprattutto nell'interesse della collettivita' e dei soggetti che richiedono assistenza e tutela dei propri diritti'. Il Tar del Lazio nella parte motiva della sentenza ha messo in evidenza il collegamento tra il regolamento di formazione e l'articolo 13 del Codice deontologico forense, che prescrive che e' dovere deontologico dell'avvocato di rispettare i regolamenti del Cnf e del consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi, articolo non previamente impugnato e che 'presuppone la competenza di detti Organi a regolamentare detta attivita''. Secondo quanto si evince dala decisione, il potere di imporre prescrizioni discenderebbe anche dal decreto legge Bersani (legge 248/2006) e per questo il Tar Lazio ha escluso la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 23 della Costituzione e del principio di legalita', ipotizzata dai ricorrenti sulla base del fatto che mancassero norme che consentissero l'attribuzione al Coa e al Cnf la competenza di imporre ai propri iscritti le modalita' di adempimento dell'obbligo formativo. |
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