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Data: 26/07/2009 10:00:00 - Autore: Roberto Cataldi
E' legittimo e non contrasta con il principio di legalità nè con quello di proporzionalità e ragionevolezza il regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla formazione obbligatoria degli avvocati.
Lo ha stabilito il Tar Lazio affermanto che non sussiste neppure un vizio per eccesso di potere.
La decisione è della III sezione del Tribunale Amministrativo (sentenza 7081/2009), che ha respinto i ricorsi di numerosi avvocati che avevano impugnato il regolamento per la formazione continua dell'Ordine degli avvocati
di Trieste e il presupposto regolamento della formazione permanente del Cnf, approvato in via definita nel luglio 2007.
Dopo la decisione, il segretario del CNF Pierluigi Tirale ha dichiarato:'Non possiamo che esprimere soddisfazione per l'esito del giudizio e per la decisione con cui il Tar Lazio ha riconosciuto,
ancora una volta, in capo al Consiglio Nazionale Forense, l'esistenza
del potere normativo volto a disciplinare le modalita' di corretto
esercizio della professione ed ha affermato che, con riferimento ai
doveri di formazione continua, l'esercizio di tale potere e' avvenuto
secondo canoni di trasparenza, nel rispetto delle norme di legge e dei
principi di proporzionalita' dell'azione amministrativa. [...] Del resto, sarebbe singolare che, unico fra gli i Consigli
nazionali delle diverse professioni, al Consiglio nazionale forense
fosse precluso il potere di curare, favorire e controllare la cultura
professionale, nell'interesse non solo degli appartenenti alla
categoria professionale, ma anche e soprattutto nell'interesse della
collettivita' e dei soggetti che richiedono assistenza e tutela dei
propri diritti'.
Il Tar del Lazio nella parte motiva della sentenza ha messo in evidenza
il collegamento tra il regolamento di formazione e l'articolo 13 del
Codice deontologico forense, che prescrive che e' dovere deontologico
dell'avvocato di rispettare i regolamenti del Cnf e del consiglio
dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi
formativi, articolo non previamente impugnato e che 'presuppone la
competenza di detti Organi a regolamentare detta attivita''.
Secondo quanto si evince dala decisione, il potere di imporre prescrizioni discenderebbe anche
dal decreto legge Bersani (legge 248/2006) e per questo il Tar Lazio ha
escluso la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 23 della
Costituzione e del principio di legalita', ipotizzata dai ricorrenti sulla base del fatto che mancassero norme che consentissero l'attribuzione al Coa e al Cnf la competenza di imporre ai propri
iscritti le modalita' di adempimento dell'obbligo formativo.
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