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Data: 16/08/2009 09:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 17194 del 23 luglio 2009, la Corte di cassazione ha stabilito che non è prevista alcuna sanzione per i casi in cui la cartella di pagamento viene notificata senza la busta chiusa e i contribuenti non potranno citare in giudizio il fisco per violazione della privacy davanti alle commissioni tributarie, potendo eventualmente rivolgersi al giudice ordinario. Inoltre le Onlus non possono intervenire nel processo tributario (se non viene fornita la prova del fatto che la Onlus sia inserita o meno nell'apposito elenco ministeriale per la rappresentanza di interesse di categoria). I giudici di legittimità hanno deciso in particolare che per quanto riguarda “la pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l'avviso di mora senza busta chiusa, incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato la rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell'atto e semmai fondante di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie”. Poi, in riferimento alla legittimazione processuale della Onlus, gli Ermellini hanno stabilito che “gli interventori possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio insieme al ricorrente, solo se sono destinatari dell'atto o parti del rapporto tributario controverso (…). La Onlus - continua la Corte - non è titolare di alcun rapporto giuridico connesso con il rapporto dedotto in lite (…). L'interesse di mero fatto a che una delle parti del rapporto litigioso esca vittoriosa dal giudizio non può giustificare alcuna legittimazione ad intervento adesivi tanto più sul piano giudiziario”. In ogni caso, nonostante la modifica della normativa che ora permette una “legittimatio ad agendum” alle associazioni rappresentative inserite in “apposito elenco ministeriale dopo la verifica dei prescritti requisiti”, la prova che la Onlus fosse abilitata (o meno) a rappresentare un interesse di categoria non è stata fornita. “La censura - concludono i giudici di Piazza Cavour - volta a far riconoscere la legittimazione processuale della Onlus, è dunque destituita di fondamento”. |
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