Data: 02/09/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17533/2009) ha stabilito che � tenuto a versare l'Irap il professionista che investe in beni strumentali. La Corte ha infatti precisato che �alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attivit� di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolta per mezzo di una attivit� autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimit� se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilit� altrui, eserciti l'attivit� di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit� autonomamente organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che � onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo�.
Pi� precisamente, evidenziano gli Ermellini �incombe al contribuente, che chieda il rimborso del tributo, la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione e la ricorrenza di tale requisito non pu� essere esclusa allorch� l'attivit� del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attivit� intellettuale del singolo�.
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