Data: 26/08/2009 10:57:00 - Autore: Roberto Cataldi
Le norme contenute in un regolamento di condominio hanno natura contrattuale e se contengono restrizioni alle facolt� inerenti alla propriet� esclusiva di una o pi� parti � necessario che siano formulate "in modo espresso o comunque non equivoco in modo da non lasciare alcun margine d'incertezza sul contenuto e la portata delle relative disposizioni". E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione (sentenza 16832/2009) chiarendo che divieti e limiti alla propriet� esclusiva "devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze e non possono quindi dar luogo ad un'interpretazione estensiva delle relative norme". Il giudice di merito, in sostanza, non pu� fondare il proprio convincimento interpretando in modo estensivo una norma contenuta nel regolamento di condominio arrivando cos� a comprimere in modo arbitrario le facolt� di utilizzo di unit� immobiliari da parte dei proprietari. Il caso esaminato dalla Corte riguarda una decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di un condominio diretta a vietare l'utilizzo di un locale da parte del proprietario come ristorante. Per motivare il proprio convincimento i giudici di merito avevano interpretato il termine "locanda" (utilizzato nel regolamento per indicare attivit� vietate) e lo avevano equiparato al termine "trattoria".
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