Data: 04/09/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 17943/2009) hanno stabilito che la competenza a decidere le controversi in tema di riscossione di quote consortili spetta sempre al giudice tributario. Gli Ermellini hanno infatti precisato che la Corte ha gi� stabilito che ��attribuendo alle Commissioni Tributarie �tutte le controversie' in materia d'imposte e tasse (�), la lettera della legge dimostra chiaramente che quella loro riservata � una giurisdizione esclusiva (�), non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma generale (�), ovverosia estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo e, quindi, anche a quelle riguardanti la decadenza dal potere impositivo o la prescrizione del diritto alla riscossione o la regolarit� dell'iscrizione a ruolo (�)�
La Corte ha quindi aggiunto che �la giurisdizione delle Commissioni Tributarie �, in altre parole, totalmente indifferente al contenuto della domanda in quanto dipende unicamente dalla �materia' del contendere e si arresta soltanto di fronte agli �atti della esecuzione forzata tributaria', fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del D. Lgs. n. 546/1992, n� le cartelle esattoriali n� gli avvisi di mora (�)� e affermato il seguente principio di diritto �rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie la controversia con la quale il contribuente si opponga al pagamento delle quote consortili deducendo la intervenuta decadenza dell'ente impositore e del concessionario per inosservanza dei termini di notificazione della cartella esattoriale�.
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