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Data: 17/01/2003 - Autore: Roberto Cataldi La relativa spesa deve essere ripartita sulla base di quanto stabilito dall'art. 1126 del codice civile (ossia 1/3 a carico di chi ha l'uso esclusivo e 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno). In merito รจ intervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 642 del 17 gennaio 2003) precisando che il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c. - in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine, spiega la Corte, i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
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