Data: 07/09/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18231/2009) ha stabilito che l'amministratore che ha determinato la crisi aziendale � tenuto a risarcire i danni e ci� anche se non ha violato precise norme di legge o lo statuto della societ�. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che �se � vero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino prifili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente � se necessario, con adeguata istruttoria � i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, cos� da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili�.
Nel caso di specie, ha precisato la Corte �la corte territoriale ha desunto l'inosservanza di tale canone di diligenza, non con il senno del poi � sulla base, cio�, dell'esito economico negativo delle operazioni � bens� dall'imprudente omissione della richiesta di garanzie, reali o personali, nei confronti delle societ� terze, che si andava a finanziare. In particolare, si � imputato agli amministratori di non aver adottato le cautele atte ad assorbire le conseguenze dell'insuccesso economico dell'impresa, consentendo il recupero dei finanziamenti corrisposti. Al riguardo, � stata anche messa in evidenza la lacunosit� della documentazione contabile, non essendo stato neppure rinvenuto il libro � fidi con l'annotazione dei beneficiari, degli importi e delle garanzie offerte�.
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