Data: 05/09/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 16503/2009) hanno stabilito che il Ministero della Pubblica Istruzione � responsabile per il danni provocati dagli Autobus scolastici. E ci� anche se non ha preso parte al giudizio nel frattempo divenuto definitivo.
Si tratta secondo la corte di una responsablit� solidale. Nella parte motiva della sentenza la Corte ha evidenziato quanto segue: �come noto, in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un �fatto' doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidariet� nel risarcimento stesso, il �fatto dannoso�, sicch�, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore � stabilita la solidariet�. Deriva, da quanto precede, che l'unicit� del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilit� di una responsabilit� solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilit� pur se il fatto dannoso sia derivato da pi� azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, semprech� le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (�). In altri termini, per il sorgere della responsabilit� solidale dei danneggianti l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a pi� persone, ancorch� le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilit� di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilit� contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicit� del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identit� delle norme giuridiche da essi violate (�)�.
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