Data: 07/09/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 19079/2009) ha stabilito che nel processo tributario, il giudice deve attenersi a quanto dichiarato dal contribuente e a quanto accertato dall'Amministrazione avendo, lo stesso, un potere alquanto limitato sull'accertamento. Non sussiste in ogni caso la possibilit� di effettuare valutazioni equitative. Nella parte motiva della sentenza si legge: �premesso che, dalla natura del processo tributario � il quale non � annoverabile tra quelli �impugnazione-annullamento', ma tra i processi di �impugnazione-merito', in quanto non � diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio � discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non pu� limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (�)�.
Inoltre ha evidenziato che �nel caso di specie il giudice tributario, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi accertati, ed in tali limiti � dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo � il ricorso va accolto�.
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