Data: 12/09/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 35030/2009) ha stabilito che la riparazione per ingiusta detenzione, non essendo un diritto di tutti gli imputati assolti, va esclusa a chi ha imprudentemente accettato il rischio di avere contatti con un'organizzazione criminale e quindi, di conseguenza, di apparire coinvolto negli affari illeciti. Gli Ermellini hanno precisato che �� colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere) consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario'; in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta a volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.), �pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile (�) ragione di intervento dell'autorit� giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libert�' (�). Ed in tal caso, la colpa deve appunto essere �grave', come vuole la norma, �connotata, cio�, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l'enunciazione di (�) culpa lata est nomia negligentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt' (ibid.)�.
�Inoltre � precisa la Corte -, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilit� all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscono o meno reato, ma �se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento �detenzione' (�). Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (�), spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri dell'azione esercitata dalla parte'.
La Corte, nel caso di specie, ha quindi evidenziato che �(�) il complesso di tali elementi �., ancorch� considerati non decisivi per una affermazione di penale responsabilit�, delinea � quanto meno � un comportamento altamente imprudente e superficiale, poich� lo (�) in tal modo, ha accettato il rischio di apparire coinvolto nell'organizzazione criminale�.
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