|
Data: 11/09/2009 11:18:00 - Autore: noiconsumatoribari.it La questione sottoposta al Giudicante, trae spunto dall'illegittimo comportamento delle compagnie telefoniche, nei confronti degli utenti, i quali si vedono distaccare la propria utenza telefonica, immotivatamente, privi di tutela effettiva. Nel caso di specie l'attore, dopo aver ricaricato la propria utenza mobile, per problemi di �contabilizzazione� della ricarica in capo al gestore, si � visto sospendere il servizio in essere. Il proponente, pertanto, richiedeva al Giudicante l'interpretazione, in proprio favore, dell'art. 1 della Legge 40/2007- Decreto Bersani-, secondo la quale �e' altres� vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato�. In ragione di ci�, riteneva che anche qualora il gestore non avesse �contabilizzato� la ricarica, sarebbe stato comunque illegittimo, che lo stesso continuasse a porre termini temporali alla scadenza del servizio (telefonico). Il Giudice, invece, ha ritenuto che la L. 40 � applicabile solo con riferimento a contratti tra consumatori e professionisti e non tra professionisti, come nel caso di specie, essendo la previsione normativa tesa alla realizzazione di �misure urgenti per la tutela dei consumatori�. Tuttavia, ha messo in evidenza un fatto comunque apprezzabile, ritenendo che l'utente possa, come nel caso di specie, anche a mezzo di prova testimoniale, avvalorare di aver effettuato la ricarica nei 12 mesi precedenti e pertanto, vantare l'inadempimento contrattuale nel sinallagma, da parte del gestore, con conseguente responsabilit� del debitore (gestore), tenuto al risarcimento del danno nei confronti del creditore (utente). Un altro spunto che si trae dalla lettura della sentenza � che per individuare se trattasi di contratti in essere tra professionisti o consumatori, non serve valutare che forma di contratto � stata sottoscritta tra le parti (business o privata), ma l'effettivo uso che della utenza se ne faccia. L'attore, in questo caso, pur aver sottoscritto un contratto �privato�, nella pratica ne ha fatto un uso professionale. Dott. Maurizio Cardanobile �Presidente NoiconsumatoriBari www.noiconsumatoribari.it Cultore di diritto pubblico c/o l'Universit� degli Studi di Bari
Sent. 2781/09 del
27/03/2009 REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO Il Giudice di Pace,
Avv. M. Mazzei, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile,
contrassegnata con il numero RG. 15046/2007, affari contenziosi civili,
tra XXXXXXXXXXXXXX CONTRO Vodafone Omnitel,
in persona........ avente ad oggetto:
inadempimento contrattuale - risarcimento danni- conclusioni all'udienza del 27
febbraio 2009, l'attore ha concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi:
(1. accertare il rapporto contrattuale esistente tra le parti; 2. dichiarare la
convenuta inadempiente nei confronti dell'attore 3.ordianare l'immediato
ripristino dell'utenza sospesa; 4. Condannare la convenuta alla restituzione del
credito residuo, esistente sulla scheda, prima della sospensione del servizio,
pari a circa � 100,00; 5. condannare la convenuta al risarcimento del danno
subito, pari ad �. 2.200,00 o alla somma maggiore o minore, ritenuta di
giustizia e/o equit�, nei limiti della competenza del GdP. adito 6. inibire alla
convenuta di riassegnare a terzi l'utenza indicata; 7. condannare la convenuta
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa). La convenuta ha concluso
per il rigetto della domanda attorea. SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO L'attore, dopo aver
inutilmente interessato il Corecom ed espletato, con esito negativo, il
tentativo obbligatorio di conciliazione, con atto di citazione, ritualmente
notificato, conveniva in giudizio, innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di
Bari, la Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per
ivi sentire: (1. accertare il rapporto contrattuale esistente tra le parti; 2.
dichiarare la convenuta inadempiente nei confronti dell'attore 3.ordinare
l'immediato ripristino dell'utenza sospesa; 4. Condannare la convenuta alla
restituzione del credito residuo, esistente sulla scheda, prima della
sospensione del servizio, pari a circa � 100,00; 5. condannare la convenuta al
risarcimento del danno subito, pari ad �. 2.200,00 o alla somma maggiore o
minore, ritenuta di giustizia e/o equit�, nei limiti della competenza del GdP.
adito 6. inibire alla convenuta di riassegnare a terzi l'utenza indicata; 7.
condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa. L'attore assumeva
di essere Presidente e legale rappresentante di una societ� iscritta al Roc e di
occuparsi di progettare, realizzare e gestire servizi culturali, socio
educativi, sanitari, nonch� di pubblicare diverse riviste in ambito sociale; che
per far fronte a tutte le esigenze lavorative, circa 7 anni fa, stipulava un
contratto telefonico con il Gestore Vodafone; che tale numero telefonico veniva
usato per lo svolgimento delle attivit� del Gruppo; che venivano investite
ingenti somme� di denaro al fine di
stampare la brochure informative sull'attivit� dell'associazione, oltre che
riviste, manifesti, biglietti da visita, sulle quali era riportato il detto
numero di telefono; che l'utenza in questione veniva utilizzata, anche come
numero di riferimento dei un'altra Associazione, di cui l'attore riveste, anche
la Presidenza; che successivamente l'utenza veniva trasformata in
�ricaricabile�, restando sempre di uso aziendale, a nome dell'amministratore;
che nel mese di febbraio 2007 veniva effettuata una ricarica telefonica, per far
fronte alle esigenze lavorative; che in data 11/08/2007, la Vodafone decideva,
unilateralmente, di sospendere l'utenza, cos� procurando gravissimi disagi e
grave nocumento all'attore; che le sollecitazioni epistolari non sortivano esito
positivo. Con comparsa di
costituzione e risposta, depositata in data 15/02/2008, si costituiva la
Vodafone che eccepiva la nullit� dell'atto di citazione, poich� la copia
notificata era priva della pagina n. 2, contenente l'esposizione dei fatti. Nel
merito evidenziava che la convenuta ha agito nel rispetto delle condizioni
generali del contatto, in virt� delle quali, se la sim card non viene utilizzata
o ricaricata per un periodo superiore a dodici mesi, la scheda telefonica viene
disattivata, fermo restando che il credito residuo pu� essere richiesto in
restituzione a mezzo lettera racc. N� quindi, vi � stata violazione del decreto
Bersani. Concludeva 1) nullit� dell'atto di citazione 2) in subordine, per il
rigetto della domanda attorea. Revocata la
contumacia della convenuta; disposta l'integrazione della domanda attorea, preso
atto� che la convenuta, in seguito
all'integrazione della domanda ha provveduto a costituirsi con regolare mandato
in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ammesse le prove documentali
in atti; espletata la prova testimoniale; preso atto della rinuncia esplicita al
deferito interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della
Vodafone e della relativa accettazione, all'udienza del 27/02/2009, la causa �
stata riservata per la decisione. MOTIVI DELLA
DECISIONE La nullit�
dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta, conseguente alla
notificazione dello stesso, privo della pagina numero due e l'eccezione di
inammissibilit� e/o inesistenza della costituzione della Vodafone, conseguente
al �mandato allegato a mezzo di spille all'atto di costituzione��, appaiono
sanate alla luce dell'integrazione della domanda attorea� della nuova costituzione della Vodafone.
Il contratto� stipulato tra le
parti, non rientra tra quelli perfezionati tra professionista e consumatore.
Invero, entrambi le parti hanno agito nell'esercizio delle rispettive attivit�
imprenditoriali. L'attore, non riveste la qualit� di consumatore, avendo
stipulato il contratto, per la propria attivit� lavorativa, come dichiarato
nell'atto di citazione (�che l'attore � Presidente, nonch� legale rappresentante
del xxxxxxxxxxxxx, iscritto al ROC -Registro degli
Operatori della Comunicazione-, e si occupa di progettare, realizzare e gestire
servizi culturali, socioeducativi e sanitari, nonch�� di pubblicare diverse riviste in ambito
sociale; che per far fronte a tutte le esigenze lavorative, circa sette anni fa,
stipulava un contratto telefonico con il Gestore Vodafone - Omnitel e, dunque,
gli veniva assegnato il n. xxxxxxxxxxx; tale utenza
diveniva fondamentale per lo svolgimento delle attivit� del Gruppo, infatti
conteneva numeri telefonici importanti ed era usata quale numero di riferimento
per la segnalazione di disservizi od inchieste che condotte sui giornali di
propriet� dello stesso; che, pertanto, venivano investite ingenti somme di
denaro al fine di stampare brochure informative sull'attivit� della
associazione,oltre che riviste, manifesti, biglietti da visita, sulle quali era
riportato detto numero al quale fare riferimento; che, invero, l'utenza in
questione veniva utilizzata, altres�, come numero di riferimento del xxxxxxxxxxxx, di cui l'attore riveste la Presidenza�.� Pertanto, non sono applicabili, nel caso di specie,
le norme poste a tutela del consumatore, poich� l'attore ha stipulato il
contratto di fonia mobile, non in veste di consumatore, ma in veste di
imprenditore e per il raggiungimento di scopi propri dell'attivit�
imprenditoriale svolta. La domanda merita
accoglimento parziale e nei termini che seguono. E' provato, n� � in
contestazione che l'attore ha stipulato un contratto telefonico con la
Vodafone;che gli � stato assegnato un numero telefonico n..; che l'utenza
telefonica, corrispondente al numero ����., nel corso del tempo � stata
trasformata in �ricaricabile� che nel mese di agosto 2007, l'utenza � stata
unilateralmente sospesa dalla Vodafone Omnitel. Quest' ultima ha sic et simpliciter sostenuto di aver provveduto alla definitiva
disattivazione della scheda � utenza telefonica � conformemente alle condizioni
generali del contratto per non aver provveduto, l'attore, ad utilizzare e/o a
ricaricare la Sim card per il tempo di dodici mesi. Nella fattispecie de qua, a
prescindere dall'applicabilit� o dell'interpretazione che si intenda dare
all'art. 1 della L. 40/07, che ha convertito il DL
7/07 � Decreto Bersani, l'attore ha
provato di aver provveduto ad eseguire ricariche sull'utenza telefonica in
questione nel mese di Febbraio ed anche prima dell'estate 2007 (vedi
dichiarazioni testimoniali rese). Appare, quindi, provato che l'utenza
telefonica non � rimasta inattiva o inutilizzata per dodici mesi, come sostenuto
dalla convenuta, ove si consideri che una ricarica � stata eseguita nel mese di
febbraio 2007 e un'altra prima dell'estate 2007 e che l'utenza telefonica �
stata sospesa definitivamente a far data dall'11/08/07. Deve quindi
ritenersi illegittimo, il comportamento della convenuta, per aver violato il
disposto di cui all'art. 5, comma 4, delle condizioni generali di contratto, in
atti, ed in generale, per aver disattivato l'utenza telefonica immotivatamente,
cos� violando le norme di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali in
itinere. Tanto importa il diritto dell'attore a vedersi riattivato e riassegnato
il numero di telefono xxxxxx. E' provato, inoltre, che
l'utenza telefonica disattivata veniva utilizzata dall'attore per l'esercizio
delle attivit� professionali (vedi rivista, manifesti pubblicitari in cui �
riportato il numero telefonico in questione) e giusta dichiarazione testimoniali
rese da xxxx. Non v'� dubbio, pertanto, che l'attore
in conseguenza della repentina sospensione dell'utenza telefonica abbia
sopportato disagi, disguidi e problemi di vario genere con la propria clientela.
N� � da escludere un calo di clientela, con conseguente danno economico, stante
la difficoltosa rintracciabilit� telefonica da parte della clientela. Ai sensi
dell'art. 1226 c.c., apparendo il danno indeterminato e non potendo lo stesso
essere determinato con precisione, liquida e riconosce all'attore, in via
equitativa, per i danni sopportati in conseguenza del sicuro e necessitato
mutamento del numero telefonico, la somma di � 300,00. Condanna, inoltre, la
convenuta alla rassegnazione del credito monetario telefonico esistente prima
della sospensione dell'utenza telefonica, che si riconosce in � 50,00, ai sensi
dell'art. 1226 c.c. L'accoglimento della domanda importa la condanna alle spese
del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo. PQM IL Giudice di Pace
di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda, promossa da XXXXXXXXX c/
Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante p.t., rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
cos� provvede: 1.����
Condanna
la Vodafone Omnitel, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di � 300,00, a titolo di
risarcimento danni, in favore dell'attore; 2.����
Condannala
Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
riattivazione del numero di utenza xxxxxxxxxxx e con
accredito di � 50,00; 3.����
Condanna
la Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, in favore
dell'attore, che si liquidano in � 1.100,00 (di cui � 500,00 per diritti, �
400,00 per onorario, � 112,50 per rimborso forfettario del 12,5% ed � 87,50 per
spese anticipate), oltre cna ed
iva. Bari,
27/03/2009 Il Giudice di Pace
Avv. M. Mazzei NOI CONSUMATORI "BARI
CENTRO" SEDE REGIONALE C.SO SONNINO, 126-70121
BARI TEL. 080.2040186 - FAX
080.45830889 www.noiconsumatoribari.it - baricentro@noiconsumatori.org |
|