Data: 15/09/2009 09:30:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18235/2009) ha stabilito che non pu� essere considerata causa di addebito della separazione il fatto di lasciare l'Italia per andare a curare la madre all'estero. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che il ricorso �inammissibilmente si risolve o in critiche generiche, apodittiche e non contornate dalla testuale trascrizione delle deposizioni testimoniali che il ricorrente invoca a sostegno delle censure, o in rilievi essenzialmente volti ad un diverso ed aderente alla sua tesi apprezzamento dei medesimi dati, non consentito in questa sede di legittimit�, o, ancora, nella infondata denunzia di omesse analisi comparative,laddove, invece, i giudici di merito risultano essere pervenuti all'avversar conclusione puntualmente analizzando e raffrontando i contegni tenuti da ciascun coniuge ed ineccepibilmente, anche per il profilo motivazionale, ritenendo che la definitiva frattura del rapporto coniugale fosse dipesa dalla reiterata violazione da parte del (�) dell'obbligo di fedelt� coniugale, che, integrando un comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio (�) e segnatamente di un obbligo ricompresi tra i doveri reciproci dei coniugi 8�), costituiva causa sufficiente ai fini dell'addebito, senza necessit� di ulteriore verifica dell'assolvimento o meno degli altri�.
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