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Data: 18/09/2009 09:00:00 - Autore: Roberto Cataldi
Le sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio possono essere delibate anche se scritte in latino e non c'è alcun obbligo di disporne la traduzione. Lo rimarca la Corte di Cassazione occupandosi di un caso di delibazione di una sentenza che aveva dichiarato nullo un matrimonio per immaturità di un coniuge.
La traduzione può essere semmai disposta nel caso in cui non si conosca la lingua oppure se è insorta controversia tra le parti sul significato di determinate espressioni.
La prima sezione civile della Cassazione (sentenza 19808/2009) nel ricostruire la vicenda spiega che il tribunale ecclesiastico aveva annullato un matrimonio durato 22 anni a causa di un 'grave difetto di discrezione e di giudizio' del marito 'medico affermato'.
La moglie si era opposta alla delibazione della sentenza sostenendo tra le altre cose che "il grave difetto di
discrezione e di giudizio ravvisato nel diritto canonico non coincide per nulla con l'incapacita' di agire ne' con l'incapacità di intendere e di volere nel diritto civile, ma con la semplice grave
immaturita', rendendo inammissibile la domanda di efficacia nel
territorio italiano o di delibazione per contrarieta' all'ordine
pubblico nazionale".
La Cassazione ha ritenuto però che il 'grave difetto di
discrezione di giudizio' è un motivo sufficiente per rendere nulle
le nozze anche per lo Stato italiano. Quanto alla mancata
traduzione della sentenza (scritta in latino) la Corte è stata categorica: non esiste l'obbligo della traduzione in
italiano. Del resto la Corte ha rilevato che in precedenza "nessuna lamentela era stata fatta
dalla coppia sul fatto che la sentenza fosse scritta in latino.
Pertanto dal momento che la protesta e' stata sollevata soltanto in
Cassazione non c'e' stata 'alcuna lesione del diritto di difesa'.
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