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Data: 29/09/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Corte ha quindi precisato che “la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. Pen., espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire alla conoscenza del giudice (..). Da tale orientamento giurisprudenziale si deduce che, ove l'istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell'inizio dell'udienza, il giudice del dibattimento sia giustificato, non essendo ciò avvenuto, nel caso di specie si è verificata una violazione del diritto all'assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità dell'ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi”. |
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