Data: 05/10/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 20819/2009) ha stabilito che non ha diritto al risarcimento del danno il professionista che vede pubblicato su una rivista l'esito di un procedimento disciplinare a suo carico, dal momento che ci sono forme di pubblicit� legale che permettono a chiunque di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ordine. Nella sentenza gli Ermellini scrivono: �in particolare, con riferimento alla ��violazione del segreto �' va rilevato che nell'impugnata sentenza si legge quanto segue: �..:Dal canto suo la convenuta appellata ha contestato la caratteristica di segretezza della notizia riguardante il professionista condannato a sanzione disciplinare indicando negli artt. 16 e 46 R.D.L. n. 1578/1933 e 51 e 64 R.D. n. 37/1934 le forme di pubblicit� legale che consentono a coloro che intendono consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. La tesi alternativa proposta dalla convenuta appellata esclude in radice l'ipotizzabilit� di una illegittima acquisizione di notizia segreta perch� le modalit� di apprendimento della notizia possono essere state, assolutamente lecite ed incombe a chi invoca il reato, quale fonte del risarcimento, di dimostrare l'esistenza anche in termini vaghi e senza indicazione dell'autore, ma pur sempre nel concreto verificarsi del crimine. Nell'ipotesi in esame manca totalmente anche il pi� piccolo indizio sull'appropriazione indebita della notizia la cui segretezza non pu� desumersi dalla segretezza delle udienze del Consiglio dell'Ordine posto che le decisioni anche non definitive hanno una pur limitata diffusione. Chiuso l'argomento segretezza �'. Da tale brano (�) appare palese che la Corte di merito ha recisamente negato la caratteristica di segretezza della notizia riguardante il professionista condannato a sanzione disciplinare; e che lo ha fatto sulla base di una motivazione del tutto adeguata (immune da vizi logici o da violazioni della normativa sopra citata)�.
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