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Data: 07/10/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi �Da tale principio �prosegue la Corte-, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, � consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul beni uti dominus e non � necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso�. Nel caso di specie, �la situazione di fatto maturata fra le parti (separazione con allontanamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa fra i legali, consente di ritenere che l'imputato ha avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere presso di se oggetti appartenenti alla parte offesa (�)�. |
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