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Data: 08/10/2009 09:00:00 - Autore: Luisa Foti Secondo quanto rende noto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato approvato il 2 ottobre scorso il disegno di legge per la ratifica della Convenzione di Strasburgo del 13 Novembre 1987. La Convenzione da poco ratificata, introduce pene molto per la protezione degli animali da compagnia (e cioè, “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”, secondo la definizione che viene data nell'art.1 della Convenzione di Strasburgo) e nuovi reati tra cui quello di traffico illecito di cuccioli, il reato del taglio della coda, delle orecchie, o recisione delle corde vocali e di altre mutilazioni che non siano espressamente motivate da scopi curativi. Inoltre, come si legge nell'art.10, tutti gli interventi chirurgici “nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori, debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo”. Con la ratifica verranno inoltre puniti per la prima volta tutti coloro che introdurranno nel territorio nazionale cani e gatti non identificati e senza certificazione sanitaria la fine di combattere il traffico di cuccioli provenienti dall'est, fonte di rischi per la salute e di evasione fiscale. Per accertarsi che il cucciolo sia in regola è necessario controllare il microchip o tatuaggio e fare attenzione al passaporto comunitario, in cui sarà leggibile l'attestazione della vaccinazione, eseguita da un veterinario abilitato dall'autorità competente del Paese di Provenienza. Il secondo capitolo stabilisce i principi fondamentali per il benessere degli animali: “nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia” e il divieto di abbandono degli animali, come si legge all'art.4 della Convenzione. Inoltre ogni persona proprietaria di un animale da compagnia dovrà rifornirlo di cibo e acqua e dovrà prendersene cura tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare. Il terzo capitolo della convenzione si occupa poi degli animali randagi, da intendersi tutti quegli animali “da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode”, art.1, co.5): qualora uno stato decida di ridurne il numero, “esso deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate”. Gli ultimi capitoli sono dedicati alle istruzioni in merito ai programmi di informazione destinati alle parti che ratificheranno la Convenzione. |
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