Data: 27/10/2009 10:05:00 - Autore: Cristina Matricardi
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 38691/2009) hanno stabilito che in mancanza di norme omogenee, la confisca per equivalente pu� essere applicata solo al prezzo del reato di peculato e non al profitto. Gli Ermellini in particolare hanno osservato che �la previsione della �confisca per equivalente' (�) � nel caso in cui i beni costituenti il profitto del prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione � � rivolta a superare gli ostacoli e le difficolt� per la individuazione dei beni in cui si �incorpora' il profitto iniziale, nonch� ovviare ai limiti che incontro la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego". Secondo la corte ci� determina che "la stessa confisca per equivalente � alla quale � funzionale il sequestro preventivo di ci� che a tale provvedimento ablativo pu� essere soggetto all'esito del procedimento � pu� riguardare (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., che pu� avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosit� individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato". Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la ratio dell'istituto � quella di "privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attivit� criminosa, anche di fronte all'impossibilit� di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacit� dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume �i tratti distintivi di una vera e propria sanzione�.
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