Data: 28/10/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21989/2009) ha stabilito che un consulente iscritto all'ordine � tenuto a versa l'IRAP solo se ha un'autonoma organizzazione. Secondo gli Ermellini, �� da condividersi l'assunto della Corte Costituzionale secondo cui l'IRAP non � una imposta sui redditi, in quanto colpisce non il reddito del contribuente, bens� il �valore aggiunto prodotto dalla attivit� autonomamente organizzata'; e che �mentre il requisito della autonoma organizzazione � connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non pu� dirsi per quanto riguarda la attivit� di lavoro autonomo, ancorch� svolta con carattere di abitualit�, nel senso che � possibile ipotizzare una attivit� professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o lavori altrui'�.
La Corte ha poi aggiunto che �in tema di IRAP la iscrizione ad un ordine professionale �protetto' non comporta la esenzione dalla imposta dei sogetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fin dell'assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dall'art. 1 del DLGS 10.4.1998 n. 137 negli artt. 2 e 3 del DLGS 15.12.1997, n. 446, che la attivit� del professionista sia autonomamente organizzata, cio� presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e lavoro altrui, che potenzi la attivit� intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito alla attivit� del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funzionale alla attivit� del titolare�.
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