Data: 02/11/2009 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 16086, depositata il 14 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia risarcimento del danno per irragionevole durata del processo, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad euro 750, per ogni anno di ritardo. Inoltre, questa vale in relazione ai primi tre anni che eccedano la ragionevole durata del processo, e non dovrà essere inferiore a euro 1000 per gli anni successivi: gli anni eccedenti tale periodo comportano un evidente aggravamento del danno. Nel caso di specie, un soggetto adiva la Corte d'Appello di Napoli, allo scopo di ottenere l'equa riparazione, in base alla legge del 2001, n. 81, per quanto riguarda un giudizio promosso davanti al Tar per la Campania. Il giudizio proposto davanti al tribunale amministrativo regionale aveva come oggetto la corresponsione di contributi per l'assistenza prestata ad un proprio familiare. Tale ricorso era stato proposto nel 1997. Su ricorso proposto dalla stessa cittadina che aveva adito la Corte di Appello di Napoli, (in quanto aveva eccepito, senza risultato, che la liquidazione dell'equa riparazione si sarebbe dovuta effettuare avendo riguardo all'intera durata del giudizio), la Corte di Cassazione ha stabilito che “le censure in esame sono manifestamente fondate nella parte in cui il decreto ha liquidato l'equa riparazione nella misura di 500 euro per anno di ritardo, in considerazione del non rilevante valore economico della causa. Infatti, si tratta di circostanza certo valutabile e che, tuttavia, legittimava una riduzione del parametro minimo della Corte EDU che, secondo l'orientamento di questa Corte, per essere ragionevole non poteva scendere al di sotto di euro 750, per annodi ritardo. In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato con conseguente assorbimento dei motivi concernenti le spese, dovendo comunque esserne effettuata la riliquidazione e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – individuato nella somma di euro 750 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale (la motivazione della Corte d'Appello sullo scarso interesse per il giudizio non è stata adeguatamente censurata e permette di applicare detto parametro), va riconosciuta all'istante la complessiva somma di euro 500, in relazione agli anni eccedenti il triennio (mesi otto, come incensurabilmente accertato dal giudice di merito), oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.
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