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Data: 06/11/2009 10:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Corte ha evidenziato che “il potere di organizzazione dell'impresa, quale esercizio della libertà d'iniziativa economica (…), comporta, per quanto interessa, che un certo numero di società commerciali possa istituire, per mutuo accordo fra loro, un consorzio, dandogli la forma legale di società di capitali ed assegnandogli il compito di provvedere ad un certo ordine, concordato, di attività e di spese generali, genericamente utili all'intero gruppo ed a ciascuna consorziata, la cui gestione unitaria sia considerata economicamente vantaggiosa sotto gli aspetti dell'efficienza e della convenienza. In questa visuale, il tema deve essere affrontato sia sotto il profilo della soggettività fiscale – poiché il consorzio, costituito in forma di società di capitali (s.r.l.) , è distinto dalle società consorziate e risponde autonomamente delle proprie obbligazioni tributarie (articolo 87, TUIR) – sia sotto il profilo dei rapporti economici interni al gruppo, retti da un patto che è fonte di obbligazioni contrattuali per le consorziate”. Gli Ermellini hanno precisato che “in materia tributaria, l'assunzione di obbligazioni consistenti, essenzialmente, nel demandare al consorzio, in esecuzione dei patti consortili, la gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune (pubblicità, rappresentanza, sicurezza, logistica, ecc.) e nel sopportare la spesa pro quota, non spoglia l'impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale in ispecie; né, d'altra parte, attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale, ossia ‘il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese', come invece di verifica nel diverso caso (specificamente disciplinato dall'articolo 23bis, legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche) del consorzio d'imprese per l'esecuzione in appalto di opere pubbliche,laddove è previsto il riaddebito (o ribaltamento) alle consorziate dei costi sopportati dal consorzio (…)”: |
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