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Data: 06/11/2009 10:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22790/2009) ha stabilito che ciascuna società che partecipa al Consorzio non può dedursi tutte le spese sostenute “sulla base del patto consortile” ma soltanto quelle di cui è riuscita a dimostrate l'inerenza e cioè quelle direttamente riferibili alla sua attività. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che “tanto il consorzio, quanto ogni singola consorziate, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986, e che il reddito derivante dall'esercizio delle rispettive imprese commerciali è soggetto ad imposta, nei modi stabiliti dagli articoli 51 e ss., stesso testo; in secondo luogo, e conseguentemente, che la società consorziata (come pure il consorzio) è parte del rapporto tributario avente ad oggetto il risultato della propria attività economica, da cui deriva la legittimazione ad impugnare la pretesa fiscale nell'atto impositivo; in terzo luogo, che la parte di spesa affrontata da ciascuna società, in base al patto consortile, per assicurarsi i vantaggi derivanti dall'istituzione del consorzio, non ha in se stessa, indefettibilmente, la connotazione d'inerenza, ai sensi ed ai fini dell'art. 75, co. 5, TUIR, essendo invece ogni consorziata tenuta a dimostrare se, ed in quale misura, tale spesa sia stata effettivamente sostenuta dal consorzio e si riferisca anche ad attività e beni di propria inerenza, da cui siano derivati ricavi (…)”. La Corte ha evidenziato che “il potere di organizzazione dell'impresa, quale esercizio della libertà d'iniziativa economica (…), comporta, per quanto interessa, che un certo numero di società commerciali possa istituire, per mutuo accordo fra loro, un consorzio, dandogli la forma legale di società di capitali ed assegnandogli il compito di provvedere ad un certo ordine, concordato, di attività e di spese generali, genericamente utili all'intero gruppo ed a ciascuna consorziata, la cui gestione unitaria sia considerata economicamente vantaggiosa sotto gli aspetti dell'efficienza e della convenienza. In questa visuale, il tema deve essere affrontato sia sotto il profilo della soggettività fiscale – poiché il consorzio, costituito in forma di società di capitali (s.r.l.) , è distinto dalle società consorziate e risponde autonomamente delle proprie obbligazioni tributarie (articolo 87, TUIR) – sia sotto il profilo dei rapporti economici interni al gruppo, retti da un patto che è fonte di obbligazioni contrattuali per le consorziate”. Gli Ermellini hanno precisato che “in materia tributaria, l'assunzione di obbligazioni consistenti, essenzialmente, nel demandare al consorzio, in esecuzione dei patti consortili, la gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune (pubblicità, rappresentanza, sicurezza, logistica, ecc.) e nel sopportare la spesa pro quota, non spoglia l'impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale in ispecie; né, d'altra parte, attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale, ossia ‘il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese', come invece di verifica nel diverso caso (specificamente disciplinato dall'articolo 23bis, legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche) del consorzio d'imprese per l'esecuzione in appalto di opere pubbliche,laddove è previsto il riaddebito (o ribaltamento) alle consorziate dei costi sopportati dal consorzio (…)”: |
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