Data: 06/11/2009 10:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22790/2009) ha stabilito che ciascuna societ� che partecipa al Consorzio non pu� dedursi tutte le spese sostenute �sulla base del patto consortile� ma soltanto quelle di cui � riuscita a dimostrate l'inerenza e cio� quelle direttamente riferibili alla sua attivit�. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che �tanto il consorzio, quanto ogni singola consorziate, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986, e che il reddito derivante dall'esercizio delle rispettive imprese commerciali � soggetto ad imposta, nei modi stabiliti dagli articoli 51 e ss., stesso testo; in secondo luogo, e conseguentemente, che la societ� consorziata (come pure il consorzio) � parte del rapporto tributario avente ad oggetto il risultato della propria attivit� economica, da cui deriva la legittimazione ad impugnare la pretesa fiscale nell'atto impositivo; in terzo luogo, che la parte di spesa affrontata da ciascuna societ�, in base al patto consortile, per assicurarsi i vantaggi derivanti dall'istituzione del consorzio, non ha in se stessa, indefettibilmente, la connotazione d'inerenza, ai sensi ed ai fini dell'art. 75, co. 5, TUIR, essendo invece ogni consorziata tenuta a dimostrare se, ed in quale misura, tale spesa sia stata effettivamente sostenuta dal consorzio e si riferisca anche ad attivit� e beni di propria inerenza, da cui siano derivati ricavi (�)�.
La Corte ha evidenziato che �il potere di organizzazione dell'impresa, quale esercizio della libert� d'iniziativa economica (�), comporta, per quanto interessa, che un certo numero di societ� commerciali possa istituire, per mutuo accordo fra loro, un consorzio, dandogli la forma legale di societ� di capitali ed assegnandogli il compito di provvedere ad un certo ordine, concordato, di attivit� e di spese generali, genericamente utili all'intero gruppo ed a ciascuna consorziata, la cui gestione unitaria sia considerata economicamente vantaggiosa sotto gli aspetti dell'efficienza e della convenienza. In questa visuale, il tema deve essere affrontato sia sotto il profilo della soggettivit� fiscale � poich� il consorzio, costituito in forma di societ� di capitali (s.r.l.) , � distinto dalle societ� consorziate e risponde autonomamente delle proprie obbligazioni tributarie (articolo 87, TUIR) � sia sotto il profilo dei rapporti economici interni al gruppo, retti da un patto che � fonte di obbligazioni contrattuali per le consorziate�.
Gli Ermellini hanno precisato che �in materia tributaria, l'assunzione di obbligazioni consistenti, essenzialmente, nel demandare al consorzio, in esecuzione dei patti consortili, la gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune (pubblicit�, rappresentanza, sicurezza, logistica, ecc.) e nel sopportare la spesa pro quota, non spoglia l'impresa consorziata della propria soggettivit� giuridica e fiscale in ispecie; n�, d'altra parte, attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale, ossia �il pi� modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese', come invece di verifica nel diverso caso (specificamente disciplinato dall'articolo 23bis, legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche) del consorzio d'imprese per l'esecuzione in appalto di opere pubbliche,laddove � previsto il riaddebito (o ribaltamento) alle consorziate dei costi sopportati dal consorzio (�)�:
Tutte le notizie