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Data: 30/06/2009 21:32:00 - Autore: Roberto Cataldi In una circolare INPS (la 112/2009) l'Istituto rende noto che anche un padre ha diritto al congedo di lavoro. Anche se la mamma è una casalinga. Naturalmente, si spiega nella circolare, è necessario che Lei si trovi "nell'oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività". L'INPS ricorda che a norma dell'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. In altre circolari l'INSP aveva in precedenza ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma" e non anche la "casalinga". Veniva quindi escluso in quest'ultimo caso il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi i casi di morte o grave infermità della madre. Ora però, occorre tenere conto di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 4293/2008) che interpreta la norma in modo estensivo per cui si può ritenere ammissibile "la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della 'lavoratrice non dipendente', possa essere tuttavia 'impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato'. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale condiviso anche dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. "Il nuovo indirizzo maturato nell'ambito della giurisprudenza amministrativa - spiega l'INPS - va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell'art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma. L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili)". |
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