Data: 10/11/2009 10:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23017/2009) ha stabilito che il personale bancario deve segnalare al Direttore dell'Agenzia e questo al Questore ogni sospetto sui clienti, altrimenti rischia pesanti sanzioni. I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che �lo scopo cui tende la normativa interessante la presente causa � quello, annunziato gi� nel titolo del pi� volte citato D.L. n. 143/1991, di contrastare i fenomeni criminali, limitando l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenendo �l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggi'; a tal fine, il legislatore � recependo anche direttive europee (�) � intende reprimere alcune condotte di pericolo (�) fra le quali, per quanto ora interessa, quelle operazioni che �per caratteristiche, entit�, natura, o per qualsivoglia altra circostanza � induca(no) a ritenere' la possibile provenienza di denaro, beni o utilit�, oggetto di dette operazioni, da taluno dei reati contemplati dall'articolo 648bis e 648ter, c.p. (articolo 3, co. 1, D.L. n. 143/1991, sostituito dall'articolo 1, D. L.vo n. 153/1997, entrato in vigore il I�.9.1997, per segnalazioni effettuate dopo tale data, come prescrive il successivo articolo 2, quindi applicabile alla controversia in esame)� e che �tenuto a segnalare simili operazioni � il �responsabile della dipendenza', il quale ne riferisce al �titolare dell'attivit�'; quest'ultimo �esamina le segnalazioni pervenutigli e qualora le ritenga fondate conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione�le trasmette senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (articolo 3 cit., co. 2). Altrimenti le archivia�.
La Corte ha poi evidenziato che �nelle ipotesi contemplate dall'articolo 3, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede dunque un duplice obbligo di segnalazione (�), ugualmente sanzionato dall'articolo 5, co. 5, D.L. n. 143/1991: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell'attivit�, ossia all'organi direttivo della banca 8articolo 3, co. 1), e da parte di quest'ultimo al questore (co. 2)� e che �� del tutto evidente che il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore solo se le ritenga fondate, in base all'insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell'attivit�; mentre il responsabile della dipendenza, come l'odierno resistente, ha un margine di discrezionalit� pi� ridotto, dovendo segnalare al suo superiore �ogni' operazione che lo �induca a ritenere' che l'oggetto di essa �possa provenire' da reati attinenti al riciclaggio�.
Infine, secondo la Corte �anche nell'ambito di questo pi� ristretto margine di giudizio, il responsabile della dipendenza deve controllare, per vero, che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l'operazione; ma si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge � caratteristiche, entit�, natura o �qualsivoglia altra circostanza' oggettivamente significativa � o ulteriormente specificati dalla Banca d'Italia; laddove gli elementi (pur sempre di carattere oggettivi) riferibili al cliente, che il responsabile della dipendenza � pure tenuto a considerare, sono la capacit� economica e l'attivit� svolta: ci� significa, evidentemente, che l'entit� (ad es.) dell'operazione non pu� essere elevata a sospetto se risulta che il soggetto operante � dotato di alta capacit� economica�.
Tutte le notizie