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Data: 10/11/2009 10:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Corte ha poi evidenziato che “nelle ipotesi contemplate dall'articolo 3, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede dunque un duplice obbligo di segnalazione (…), ugualmente sanzionato dall'articolo 5, co. 5, D.L. n. 143/1991: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell'attività, ossia all'organi direttivo della banca 8articolo 3, co. 1), e da parte di quest'ultimo al questore (co. 2)” e che “è del tutto evidente che il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore solo se le ritenga fondate, in base all'insieme degli elementi a disposizione, spetta solo al titolare dell'attività; mentre il responsabile della dipendenza, come l'odierno resistente, ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore ‘ogni' operazione che lo ‘induca a ritenere' che l'oggetto di essa ‘possa provenire' da reati attinenti al riciclaggio”. Infine, secondo la Corte “anche nell'ambito di questo più ristretto margine di giudizio, il responsabile della dipendenza deve controllare, per vero, che sussistano elementi tali da far ritenere sospetta l'operazione; ma si tratta di elementi essenzialmente oggettivi stabiliti dalla stessa legge – caratteristiche, entità, natura o ‘qualsivoglia altra circostanza' oggettivamente significativa – o ulteriormente specificati dalla Banca d'Italia; laddove gli elementi (pur sempre di carattere oggettivi) riferibili al cliente, che il responsabile della dipendenza è pure tenuto a considerare, sono la capacità economica e l'attività svolta: ciò significa, evidentemente, che l'entità (ad es.) dell'operazione non può essere elevata a sospetto se risulta che il soggetto operante è dotato di alta capacità economica”. |
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