Data: 20/11/2009 09:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
Il licenziamento illegittimo non � idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui � stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento, in base ai medesimi o a diversi motivi del precedente. N� consegue che, nel caso in cui, dopo un primo, ne sia intervenuto un altro, quest'ultimo produrr� i suoi effetti solo qualora il precedente recesso venga dichiarato illegittimo. Nel caso di specie gli ex dipendenti sostengono che anche il secondo licenziamento era da considerarsi invalido poich� intimato quando, per effetto del primo, il rapporto di lavoro era venuto meno. La Cassazione (sentenza 19770/2009), richiamando un orientamento gi� espresso in precedenza con la sentenza n. 6055/2008, rileva che il licenziamento illegittimo intimato a lavoratori ai quali sia applicabile la cd tutela reale, determina solo un interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuit�. Ci� �, altres�, confermato dal fatto che il recesso illegittimo non determina la cessazione della copertura retributiva e previdenziale nei confronti del lavoratore reintegrato, la continuit� e la permanenza del rapporto, giustifica l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, fondato su fatti diversi da quelli posti a base del precedente provvedimento di recesso, che produrr� i suoi effetti solo qualora il primo venga dichiarato illegittimo.
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