Data: 17/11/2009 09:50:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23686/2009) ha stabilito che il condominio non pu� chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile a chi ha appena venduto, neppure se non � stato informato della compravendita e se non conosce il nome dei nuovi acquirenti. La Corte ha infatti evidenziato che �(�) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della propriet� dell'immobile di propriet� esclusiva, l'alienante perde la qualit� di condomino e poich� l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c. civ. � collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla propriet� dell'immobile, alla perdita di quella qualit� consegue che non possa essere chiesto n� emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo�.
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