|
Data: 20/11/2009 09:30:00 - Autore: Cristina Matricardi La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 42894/2009) ha stabilito che è lecita la confisca per equivalente dei finanziamenti bancari alle società coinvolte in affari illeciti. Gli Ermellini hanno precisato che “la previsione della ‘confisca per equivalente' nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per la individuazione dei beni in cui si ‘incorpora' il profitto iniziale, nonché ad ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego. Ciò comporta che la stessa confisca per equivalente può riga riguardare (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 c.p., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (…). La ratio dell'istituto è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume ‘i tratti distintivi di una vera e propria sanzione' (…)”. La Corte ha poi evidenziato che “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto” e che “il provvedimento impugnato è conforme ai principi sinora illustrati, avendo correttamente argomentato, sulla base degli elementi di fatto acquisiti (…) che la cautela reale disposta nei confronti dell'ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, secondo comma e 53 d. lgs. n. 231 del 2001 e concernente il sequestro preventivo dell'equivalente (…) del presso del reato di corruzione ascritto al legale rappresentante della società, incide sui beni nella disponibilità della s.r.l. (…), quali i diritti di credito acquisiti, e che nessuna cessione di credito si è perfezionata tra la suddetta società e la (…). In questa prospettiva, pertanto, in presenza di un'ipotesi di confisca obbligatoria per equivalente disposta nei confronti dell'ente responsabile in via amministrativa in relazione al delitto di corruzione ascritto al suo legale rappresentante, è stata correttamente esclusa la rilevanza dell'obbligazione assunta dalla s.r.l. (…) nei confronti dell'istituto di credito che attiene esclusivamente ai rapporti interni tra società e banca”. |
|