Data: 31/12/2003 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
Nel caso concretamente esaminato dal Garante, il comportamento dell’impresa � stato censurato in quanto non aveva predisposto n� un informativa adeguata, n� cartelli idonei a segnalare ai lavoratori e ai visitatori la presenza delle telecamere installate per monitorare tutta l’area. � risultato poi, che le immagini venivano conservate per un tempo superiore al limite dei sette giorni, consentito per questo tipo di attivit�. A queste regole occorre aggiungere la necessit� che la videosorveglianza sia rispettosa dei principi che giustificano i controlli a distanza ossia la presenza di ragioni organizzative e produttive sancite da accordo sindacale o, in mancanza, da nulla osta della Direzione Provinciale del lavoro. � altres� vietato il trattamento dei dati biometrici basato sulla conservazione delle impronte digitali rilevate. Occorre, quindi, predisporre alcune misure altrernative per l’identificazione delle persone, attraverso, per esempio, l’uso di un codice numerico ricavato dalle impronte digitali, registrato solo su smart card in possesso esclusivo del singolo utente. La lettera di raccolta del consenso non deve essere generica, ma deve specificare in concreto le finalit� per cui viene consentito l’accesso mediante la raccolta dei dati biometrici.
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