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Data: 11/05/2009 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli Al contrario, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità e senza cha da tale momento possano avere influenza avvenimenti sopravvenuti, salvo che la parte recedente acconsenta alla continuazione del rapporto sino al termine del periodo di preavviso (Cass. n. 14495/2008).
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