Data: 28/11/2009 09:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
In presenza di un inadempimento dell'agente, il preponente pu� ottenere la risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. purch� dimostri che l'inadempimento stesso sia di non scarsa importanza, come richiesto dall'art. 1455 c.c. La disciplina generale in materia di risoluzione del contratto, tuttavia, ha scarso rilievo pratico con riferimento al contratto di agenzia, attese la necessit� di aderire l'autorit� giudiziaria per azionare il rimedio di cui all'art. 1453 c.c. e la difficolt� di dimostrare la gravit� dell'inadempimento posto in essere dall'agente. Per queste ragioni � molto pi� diffuso nella pratica l'inserimento nel contratto di agenzia di una clausola risolutiva espressa che preveda, ai sensi dell'art. 1456 c.c. lo scioglimento ipso iure del contratto qualora l'agente abbia violato specifiche obbligazioni qualificate dalle parti contraenti come particolarmente importanti quali, soprattutto, il mancato raggiungimento di un determinato livello di fatturato. In questo modo, il giudizio circa la gravit� dell'inadempimento dell'agente � escluso dalla natura stessa della clausola risolutiva espressa. Infatti, in tale ipotesi, l'art. 1455 c.c. non trova applicazione perch�, in caso di clausola risolutiva, il giudizio circa la scarsa o non scarsa importanza dell'adempimento � precluso dall'esistenza di un accordo al riguardo tra i contraenti, cosicch� la risoluzione, in tale eventualit�, si ricollega e discende direttamente dal regolamento contrattuale. Quindi, attraverso la previsione di una clausola risolutiva espressa, il giudizio circa la gravit� dell'inadempimento � in re ipsa, si che a fronte dell'inadempimento stesso la controparte pu� risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. La Cass. ( sent. 13076/2009) stabilisce che la mancata previsione negli accordi collettivi degli agenti di commercio della cl. Risolutiva espressa non esclude l'apponibilit� di tale clausola al contratto individuale, con la conseguenza che ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice di merito non pu� compiere alcuna indagine sull'entit� dell'inadempimento, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato a titolo di colpa, peraltro presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
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