Data: 01/01/2010 10:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 24202/2009) ha stabilito che l'avvocato che non ha maturato trent'anni di contributi non ha diritto alla restituzione di quelli versati �ai fini pensionistici� se, dopo aver compito 65 anni, decide di cancellarsi dall'albo. La Corte ha evidenziato che �gli enti previdenziali privatizzati � nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge � possono adottare, in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilit� delle rispettive gestioni, provvedimenti (quale, nella specie, l'articolo 4 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel nuovo testo risultante dalla delibera del 28 febbraio 2004, adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi dell'articolo 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995, ed approvata dai Ministeri vigilanti), che � fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione � introducono la facolt� di optare per il sistema contributivo, a condizioni di maggior favore per gli iscritti, ed �in coerenza con la stessa facolt� di opzione, che comporta l'ampliamento dell'area di utilizzabilit� a fini pensionistici dei contributi legittimamente versati � stabiliscono la regola della non restituibilit� dei contributi medesimi � tacitamente abrogando la previsione in senso contrario, affatto eccezionale, di precedente disposizione di legge (�) � in quanto ne risulta, da un lato, il rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (�) � dal quale dipende la idoneit� dei loro atti di delegificazione a realizzare l'effetto perseguito (�) � e non ne derivano, dall'altro, lesioni di diritti quesiti, n� di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica�.
Tutte le notizie