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Data: 24/11/2009 10:13:00 - Autore: Prof. Gennaro Iasevoli
La responsabilità contabile, per i danni erariali provocati dai bulli
minorenni, ricadrà sui sindaci che non attivino adeguatamente i servizi
sociali. Col passare dei mesi si
accumulano gli episodi di bullismo, con cospicui danni erariali, evidenziati
anche dai dirigenti scolastici. I bulli, resisi responsabili dei danneggiamenti,
nei confronti di persone e cose, in tempi successivi alle segnalazioni dei
dirigenti scolastici agli assistenti sociali comunali, procureranno,
indirettamente, seri problemi giudiziari e contabili anche ai sindaci dei Comuni
che non ottemperino alle previste procedure socio-assistenziali e
rieducative. La normativa
vigente, che regola i rapporti istituzionali scuole-comuni e gli interventi
sociali per combattere il bullismo e lo spreco delle risorse, in generale
prevede che:
- i docenti hanno la responsabilità (in
vigilando) di vigilare e quindi sono tenuti a risarcire i danni imputabili
alla mancata vigilanza sugli alunni;
- i bulli minorenni, dopo essere stati
individuati devono essere affidati ai genitori (diffidati), affinché vengano
educati in maniera appropriata;
- i genitori hanno la responsabilità
educativa (in educando) e pertanto, oltre ad essere diffidati dai servizi
sociali, sono tenuti a risarcire i danni causati volontariamente dai figli
minori a persone e cose;
- i genitori che non sono in grado (per
indigenza, per incapacità, per malattia, per criminalità, ecc,) di educare
sufficientemente i figli, nell'età dell'obbligo, devono essere censiti in
tempo utile dal Comune e controllati dai servizi sociali anche in base ai dati
in possesso dall'ASL e dagli stessi uffici comunali (dati dell'anagrafe, dati
dei vigili, dati raccolti dagli assessori all'istruzione, alla cultura, alla
gioventù, ecc);
- i servizi sociali comunali, devono
provvedere "direttamente" ad individuare i mezzi e le modalità per educare i
minorenni trascurati dalle famiglie (con l'affidamento alle case-famiglia, con
l'adozione familiare, con l'adozione extrafamiliare o con l'affidamento ad
istituti di rieducazione minorile);
- i dirigenti scolastici, informati dai
propri docenti sugli atti di bullismo, - ove gli organismi comunali di settore
tardino ad intervenire, anche di fronte ad evidenti danneggiamenti di
suppellettili e strutture edilizie, od ignorino le denunce dei genitori delle
vittime del bullismo, - provvederanno a "sollecitare i servizi sociali" (e in
caso di silenzio dell'Ente locale, informeranno anche la Procura della
Repubblica del tribunale di zona) fornendo dati didattici raccolti in proprio
sugli effetti evidenti (danni a persone e cose) del fenomeno "bullismo", senza
"etichettare" con la "patente" di bulli gli alunni sospettati;
- il sindaco, (che per dovere d'ufficio
conosce le continue spese di ripristino delle suppellettili e degli edifici
scolastici danneggiati dai bulli), ove non allerti tempestivamente i servizi
sociali da lui diretti e non giustifichi la sua condotta amministrativa e
contabile omissiva rispetto all'emergenza segnalata, prima o poi risponderà
davanti alla Procura della Repubblica competente ed alla Corte dei conti di
danno erariale, anche in merito agli sprechi per il ripristino della strutture
scolastiche danneggiate (a seguito della carenza degli interventi sociali
comunali).
Gennaro Iasevoli
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