Data: 01/12/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 24682/2009) ha stabilito che la mancata consegna all'avente diritto da parte del professionista della procura con la quale il figlio autorizza il padre a vendere in rem propriam la casa di cui aveva ricevuto in donazione la nuda propriet�, non � di per s� sufficiente a configurare il diritto al risarcimento del danno in favore del padre per mancata possibilit� di vendita del bene stesso. Nel caso di specie la Corte ha osservato che la sentenza impugnata �bel lungi dall'affermare, come si ricava dal motivo in esame, che l'odierno ricorrente avrebbe potuto � anche non disponendo della procura a vendere rilasciatagli dai donatari dell'immobile per cui � controversia � vendere l'immobile stesso a terzi, dopo avere affermato la responsabilit� del (�) per non avere consegnato la procura rilasciata dai donatari al donante � ha rigettato la domanda di danni per un altro motivo e, in particolare, per l'assenza, nella fattispecie concreta, di un danno risarcibile�.
Nell'impianto motivazionale della Sentenza si legge poi il seguente principio di diritto �il giudice del rinvio che debba decidere sulle spese di tutti i gradi laddove ritenga di disporre ex art. 92 la compensazione per tutti i gradi � tenuto ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ad esporre sia pur sommariamente le ragioni con riferimento a ciascuno grado tenuto in ogni caso conto anche ai sensi dell'art. 88 c.p.c. del comportamento delle parti, tenendo in ogni caso presente che la compensazione � un'eccezione alla regola prevalente della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.�.
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