Data: 30/11/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 45643/2009) ha stabilito che, contro la lotta al riciclaggio di capitali, l'incriminazione prescinde dal reato dal quale provengono i soldi (un tempo le accuse di riciclaggio si reggevano solo se era stata accertata la concussione, la corruzione, reati societari e fallimentari) e si pu� fondare �su qualsiasi condotta tendente a ripulire il denaro sporco�, fra cui un'evasione fiscale e la sola appartenenza a un'organizzazione criminale. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti osservato che �il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648/bis cp., come riformulato dall'art. 4 legge 9/8/1993 n. 328, che ha provveduto a riscriverne la condotta in conformit� della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, nonch� della Direttiva n. 166 in data 10.6.1991 del Consiglio dei Ministri della Comunit� Europea, con cui gli stati membri venivano inviatati ad evitare che il riciclaggio dei proventi di reato, � oggi svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati, che potevano costituirne il presupposto, esteso attualmente a tutti i delitti non colposi, previsti dal codice penale � per cui il delitto di riciclaggio pu� presupporre come reato principale non solo delitti di riciclaggio pu� presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la concussione di reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti, che secondo la visione pi� rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro � consiste in qualsiasi condotta tendente a ripulire il cd. danar sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del danaro dei beni o di altre utilit� di provenienza illecita ovvero da compimento di altre operazioni in modo da dissimulare l'origine illecita e da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita� e che �la eliminazione della indicazione normativa dei reati presupposto si � resa necessaria in conseguenza della straordinaria mutabilit� delle forme usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti, suscettibili di essere successivamente �lavati' e per l'altrettanto straordinaria capacit� delle menti finanziarie della grande criminalit� organizzata, nell'escogitare metodi e sistemi di �ripulitura' dei capitali illeciti�.
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