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Data: 22/01/2002 - Autore: Cristina Matricardi La Cassazione, con la Sentenza n. 15279/2001, è tornata su un principio innovativo di cui si era precedentemente occupata (cfr. sent. n. 15248/2001). La Corte, in sostanza, ha ribadito che l'eventuale instaurarsi di un giudizio civile per l'accertamento dell'addebitabilità a uno dei due coniugi, della rottura del rapporto coniugale, non deve influire sulla decorrenza del termine (triennale) per ottenere la pronuncia del divorzio. E' stata così evidenziata l'autonomia della richiesta di addebito dalla domanda di separazione che dipende unicamente dall'accertamento della fine dell'affetto coniugale. Questa soluzione eviterà che uno dei coniugi, possa ricevere pregiudizio per le lungaggini necessarie per l'accertamento dell'addebitabilità.
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