Data: 11/09/2009 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Cassazione (sent. n. 22647/2009) ha affermato che, se il datore � un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, il lavoratore, per poter ottenere il pagamento del Tfr dal Fondo di garanzia, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto e all'inadempimento del debitore, anche lo stato d'insolvenza in cui versa costui.
Gli Ermellini precisano che "l'intervento del Fondo di garanzia pu� realizzarsi solamente se il lavoratore assolve all'onere di dimostrare, in primo luogo, che � stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito � stato ammesso nello stato passivo".

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