Data: 13/12/2009 10:56:00 - Autore: Roberto Cataldi
La Corte di Cassazione (Sentenza n. 24132/2009) ha stabilito che il verbale redatto nel corso di un assemblea condominiale non pu� essere sempre inficiato per il solo fatto che manchi l'indicazione del numero totale dei partecipanti. La Corte spiega che una simile omissione non preclude la possibilit� di controllo "aliunde" della regolarit� delle delibere. Nella parte motiva della sentenza i supremi giudici annotano preliminarmente che in linea di principio "Il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto � avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validit� della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesima-li, perch� tale individuazione � indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c..". In sostanza secondo l'orientamento della Corte "non � conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione 'l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato'". Inoltre "la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., n� potendo essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non � stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza". La stessa corte in passato aveva anche chiarito che "� annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806). Nel caso di specie per� gli Emellini rilevano che "il verbale � narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicit� di un'azione" per questo "esso deve attestare o 'fotografare' quanto avviene in assemblea". In ragione di ci� - spiega Piazza Cavour - "non incide sulla validit� del verbale la mancata indicazione, in esso, del totale dei partecipanti al condominio, se a tale ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacch� questa incompletezza non diminuisce la possibilit� di controllo aliunde della regolarit� del procedimento e delle deliberazioni assunte".
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