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Data: 16/12/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Gli Ermellini hanno infatti osservato che “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il creditore cessionario può agire verso il debitore ceduto facendo valere il credito acquisito per effetto della cessione senza evocare in giudizio il creditore cedente, che, in particolare non riveste nella relativa controversia la posizione di litisconsorte necessario. Un litisconsorzio necessario può insorgere se il debitore convenuto contesti la validità o l'esistenza della cessione e chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento del modo di essere della titolarità attiva del rapporto. In tal caso,peraltro, il litisconsorzio è necessario in riferimento alla domanda riconvenzionale e, nel corso del processo la causa è inscindibile se l'impugnazione attinga in qualche modo la riconvenzionale, mentre, riguardo alla causa inerente il diritto fatto valere contro il debitore occorrerà accertare se la statuizione su di esso resa nel grado precedente sia incompatibile con l'accertamento intervenuto quanto alla titolarità del credito (per esemplificare: se la sentenza impugnata ha accertato che la cessione è intervenuta ed è valida, il creditore cessionario, che si sia visto negare la pretesa nei confronti del debitore ceduto per fatti che non pongono in discussione la cessione, bene potrà impugnare solo questa statuizione senza coinvolgere il cedente, posto che la decisione sulla debenza del dovuto può avvenire senza che si metta in discussione il punto relativo alla cessione)”. |
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