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Data: 23/01/2002 - Autore: Roberto Cataldi![]() Sino a questo momento, la definizione di tali contratti era lasciata agli accordi locali, con la conseguenza che ogni comune o provincia aveva il proprio modello senza che vi fosse omogeneità sul piano nazionale. La nuova legge prevede ora che gli schemi contrattuali-tipo siano redatti in sede di convenzione nazionale, lasciando agli accordi locali soltanto la determinazione di specifici aspetti contrattuali. L'art. 1 stabilisce inoltre che i suddetti contratti-tipo potranno essere utilizzati anche per la stipula dei contratti di natura transitoria e dei contratti di locazione per gli studenti universitari.
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