Data: 30/06/2009 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
La Cassazione (sent. 22643/2009) ha affermato che, in regime di tutela reale, nella fase compresa tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale il rapporto di lavoro � quiescente e non si estingue al momento in cui � intimato il recesso, ma si determina solo una sospensione della prestazione che non incide sulla sua continuit�. Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto (con efficacia ex tunc), poich� a rilevare � la continuit� giuridica del rapporto, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di vecchiaia in ragione dell'incompatibilit� della stessa con il rapporto di lavoro. La sopravvenuta declatoria di illegittimit� del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc.
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