Data: 05/01/2010 09:30:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Corte di Cassazione (Sent. n. 25824/2009) ha stabilito che il trasferimento di un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare pu� essere effettuato solo se, in sostituzione della cancellazione dal vecchio albo, il professionista ottiene un nulla osta. E' stato infatti precisato che �� indubbio, infatti, che il trasferimento ad un altro ordine non pu� prescindere dalla cancellazione dall'albo di provenienza, per cui, premesso che l'art. 2 della legge n. 67/91 non ha disposto l'abrogazione del citato art. 37, tuttora vigente, e che il penultimo comma di quest'ultima disposizione stabilisce il principio che non si possa �pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare', � ineludibile che il trasferimento stesso non possa essere concesso se non all'esito di un procedimento in cui l'ordine di provenienza deve in primo luogo valutare la possibilit� in astratto di cancellazione dall'albo dell'iscritto, richiedendo a tal fine il prescritto nulla-osta�.
Nel caso di specie gli Ermellini hanno evidenziato che l'Avvocato �(�) era assoggettato a procedimento disciplinare al momento della presentazione della domanda di trasferimento ad altro ordine, � allora evidente che il medesimo non poteva essere cancellato dall'Ordine professionale di (�) se non previo nulla osta. Ed invero, la mancata abrogazione dell'art. 37 della legge n. 36/34 comporta che la cancellazione dall'albo di provenienza, propedeutica all'iscrizione ad altro ordine a seguito di trasferimento ad altra sede, sia assoggettata all'accertamento negativo dell'insussistenza di cause ostative alla cancellazione stessa, quale appunto quella prevista dal penultimo comma di detta norma, vale a dire l'essere in corso a carico dell'iscritto un procedimento disciplinare. Per completezza di motivazione, si osserva poi che non sussiste alcuna incompatibilit� tra la citata norma e quella dell'art. 1 comma 2 della L. 67/91 (la quale dispone che gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione presso altro albo �purch� non si trovino sospesi dall'esercizio professionale �'), in quanto l'art. 2 della stessa legge n. 67/91 ha s� abrogato gli artt. 23, 25 e 32 del r.d.l. n. 1578/33 conv. In L. 36/34, ma non l'art. 37, come gi� si � detto� e che �il combinato disposto delle due norme impone all'interprete, al fine di dare un significato compiuto a tale compatibilit�, voluta dal legislatore, di fornire una loro lettura che metta in rilievo come il suddetto trasferimento dell'iscrizione non possa essere concesso, da un lato, a quei soggetti che siano sospesi dall'esercizio della professione o siano sottoposti a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza (art. 1 comma 2 l. 67/91) e, dall'altro, a quei soggetti che non possono essere cancellati dall'albo di provenienza in quanto assoggettati a procedimento penale o disciplinare (art. 37 comma 9 R.D.L. 1578/33)�.
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