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Data: 11/01/2010 - Autore: Avv. Paolo M. Storani La Corte di Appello di Milano ritiene in odor di illegittimità costituzionale il mondo delle notifiche. Infatti, dubita in ordine alla conformità alla nostra Carta fondamentale dell'Art. 140 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica dell'atto giudiziario, per il destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, presentatosi invano alla residenza (risultante dai registri anagrafici), alla dimora o al domicilio in assenza del destinatario, dalla seguente sequenza: affissione di un avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa del Comune nel territorio ove si sarebbe dovuto adempiere all'incombente, e, qui viene il nucleo della vicenda, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. Spedizione si badi bene. Si noti che in quel dato momento temporale l'iter notificatorio scandito dalla triplice formalità dianzi cennata si considera completato, esaurito, perfezionato. Così agendo l'atto dovrebbe entrare nella sfera di conoscibilità del destinatario. Lo svolgimento delle tre formalità è ovviamente essenziale ed i tre momenti sono organicamente coordinati tra loro; debbono avvenire nello stesso contesto temporale, anche se non necessariamente lo stesso giorno (poniamo il caso che gli uffici postali, specie in considerazione degli orari contingentati che spesso purtroppo ora osservano, siano già chiusi). Ma i suddetti principi sono posti in dubbio, con ponderazione frutto quasi di un periplo interiore, dalla Corte presieduta dal Dott. Secchi – Relatore Dott. Lamanna, avuto riguardo al caso di un'opposizione a decreto ingiuntivo spiccata avanti al Tribunale di Pavia con notifica ovviamente curata ex Art. 140 c.p.c., da considerare all'apparenz a efficace per i destinatari, attuali appellanti, laddove, seguendo la tesi granitica della Corte di Cassazione, condivisa dal Giudice pavese di prime cure, l'opposizione viene considerata tardiva: pertanto, improcedibile. Ricordiamo che, secondo tale approdo l'opposizione appare proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'Art. 641 c.p.c., comma primo. Nel fatto generatore della disputa l'atto di opposizione ad ingiunzione venne consegnato agli ufficiali giudiziari per essere notificato il 4 maggio 2004 e, quindi, reputandosi che la data da cui far decorrere il termine coincida con il giorno di effettivo ritiro del piego, ch'era avvenuto il 30 marzo precedente, l'opposizione stessa sarebbe tempestiva. Addirittura, si potrebbe finanche ricorrere all'interpretazione analogica (come già fece il Tribunale di Genova, a titolo esemplificativo) sul presupposto che l'Art. 140 c.p.c. presenti una lacuna quanto a determinazione del momento da cui la notifica pre nde efficacia per il destinatario. Il portalettere o agente postale che dir si voglia, nell'analogo e parallelo sistema in uso per la notifica affidata al servizio postale, deve anche lui inviare un avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata a.r., ma in tal caso (assai più garantito per il destinatario) la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. E certe volte qualche giorno in più fa la differenza. Siccome la Corte meneghina non condivide affatto il creativo ed anche pregevole approdo genovese, dopo aver segnalato nella solida giurisprudenza nomofilattiva della Cassazione la natura di costante interpretazione tale da incarnare un autentico diritto vivente, non le è restata altra opzione che suscitare l'incidente costituzionale. La questione ha carattere di decisività, a prescindere, è ovvio!, dal merito dell'opposizione, neppure lambito dal Tribunale di prime cure, che ritenne fondata l'eccezione della convenuta-opposta di tardività. Pleonastico soggiungere che torneremo in tempi rapidi sulla vicenda, che incide nel profondo la routine quotidiana di noi avvocati, alla perenne e diuturna rincorsa di termini per noi sempre perentori (tanti anni fa un arguto principe del foro sosteneva che, per converso, dal punto di vista dei giudici i termini non sono né perentori, né ordinatori, ma semplicemente canzonatori), stritolati nella tenaglia tra ritardo del cliente nel portare “la carta” a studio apparentemente inoffensiva, ed invece terribilmente nociva, e desiderio di approfondire le questioni da sottoporre al giudice del …rimedio. Ed ognun di noi potrebbe confermare quanto siano di ausilio quei, seppur pochi, esigui, ma sfruttabili giorni in più che permettono di riflettere senza assillo sulla strategia da adottare ed anche, perché no, di confrontarsi con il collega più anziano o più esperto, in cerca della dritta che possa fare prevalere le n ostre tesi. Accordi transattivi con controparte, che ha il decreto ingiuntivo in mano, manco a parlarne. L'ordinanza di rimessione alla Consulta e di sospensione del giudizio della Corte di Appello, per la cronaca, è del 22.12.2008. |
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