Data: 04/03/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
E' concessa, fino al 30 giugno 2010, a coloro che erano regolarmente iscritti alle diverse gestioni e che operavano alla data del 1 ottobre 2009, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonch� quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa. Per beneficiare della sospensione � necessario presentare apposita istanza alla sede INPS competente, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, come da modello di cui all' allegato n. 1. La sede apporr� il codice di autorizzazione stabilito per l'evento. La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi con scadenza legale di versamento ricadente nel periodo dal 1 ottobre 2009 al 30 giugno 2010, dovuti da tutti i contribuenti: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, agricoli, committenti di collaborazioni coordinate e continuative, professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, con esclusione del settore pubblico. (Circolare Inps n.1 del 08.01.2010)
Riferimento a: Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009. Sospensione contributiva e dei termini prescrizionali.
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