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Data: 13/03/2010 10:00:00 - Autore: Francesca Bertinelli
L´ENPALS, con circolare n. 1/2010, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 6173 del 7/03/2008 ( secondo la quale l'introduzione del più breve termine di prescrizione, a norma dell'articolo citato, ha una portata retroattiva e, pertanto, si applica anche alle contribuzioni anteriori al 1° gennaio 1996, fatti salvi i casi di conservazione del precedente termine decennale, previsti dalla
Legge), in ordine alla corretta interpretazione dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335/95, fornisce le opportune precisazioni in ordine al termine prescrizionale applicabile nei casi di denuncia del lavoratore per la contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.
Pertanto, tale circolare stabilisce che gli Uffici in indirizzo dovranno procedere
ad un attento controllo del momento in cui la denuncia del lavoratore perviene all'Enpals
e, una volta accertato che la stessa sia stata presentata entro il termine quinquennale
dalla maturazione del diritto che il lavoratore vanta, provvedere all'interruzione dei termini
prescrizionali nei confronti del datore di lavoro oggetto di denuncia nel più breve tempo
possibile.
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